Sentenza 14/1956 (ECLI:IT:COST:1956:14)
Massima numero 45
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
15/06/1956; Decisione del
15/06/1956
Deposito del 04/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Titolo
SENT. 14/56 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE - DECORRENZA.
SENT. 14/56 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE - DECORRENZA.
Testo
L'art. 7 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, che prevedeva il termine di quindici giorni dall'inizio del funzionamento della Corte costituzionale per le impugnative di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, da parte del Presidente della Giunta regionale, e' stato sostituito dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che ha fissato unitariamente il termine per le predette impugnative in trenta giorni. Detto termine, in via transitoria, ha inizio dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che fissa la prima adunanza della Corte (legge citata, disp. trans. II).
L'art. 7 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, che prevedeva il termine di quindici giorni dall'inizio del funzionamento della Corte costituzionale per le impugnative di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, da parte del Presidente della Giunta regionale, e' stato sostituito dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che ha fissato unitariamente il termine per le predette impugnative in trenta giorni. Detto termine, in via transitoria, ha inizio dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che fissa la prima adunanza della Corte (legge citata, disp. trans. II).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32