Sentenza 14/1956 (ECLI:IT:COST:1956:14)
Massima numero 48
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  15/06/1956;  Decisione del  15/06/1956
Deposito del 04/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  45  46  49  50


Titolo
SENT. 14/56 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574, ARTT. 49, 50 E 53: ATTRIBUZIONI DI POLIZIA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO E DEI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione contenuta nell'art. 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in virtu' della quale i Presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie ivi indicate, le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, non importa, per tali attribuzioni, alcun decentramento istituzionale. Che' anzi dall'art. 48 delle norme di attuazione (D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574) si evince che la figura giuridica del Presidente della Giunta provinciale, quale autorita' di pubblica sicurezza, e' analoga a quella del sindaco. Mentre l'art. 77 dello Statuto, nell'attribuire al Commissario del Governo il compito di provvedere all'ordine pubblico, ha inteso comprendere in questo concetto anche le attribuzioni attinenti alla pubblica sicurezza, concentrando nel Commissario tutti i poteri di vigilanza su tali attribuzioni. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 49, 50 e 53 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, che disciplinano le attribuzioni di polizia del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige e dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 77

Altri parametri e norme interposte