Sentenza 14/1956 (ECLI:IT:COST:1956:14)
Massima numero 50
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
15/06/1956; Decisione del
15/06/1956
Deposito del 04/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Titolo
SENT. 14/56 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574, ARTT. 51 E 52: COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E NOMINA DEI COMPONENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/56 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574, ARTT. 51 E 52: COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E NOMINA DEI COMPONENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La composizione delle commissioni consultive previste negli artt. 51 e 52 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige, e l'attribuzione al Commissario del Governo della potesta' di nominare i componenti di esse, non sono lesive dell'autonomia della Regione, ma costituiscono degli adattamenti delle norme del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza a tale autonomia. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dei suddetti articoli.
La composizione delle commissioni consultive previste negli artt. 51 e 52 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige, e l'attribuzione al Commissario del Governo della potesta' di nominare i componenti di esse, non sono lesive dell'autonomia della Regione, ma costituiscono degli adattamenti delle norme del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza a tale autonomia. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dei suddetti articoli.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 76
Altri parametri e norme interposte