Edilizia e urbanistica - Nome della Regione Calabria - Verifiche preventive sulle costruzioni in zone sismiche - Esclusione per gli interventi non strutturali - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e della protezione civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, lett. b), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018, limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lett. b), dell'art. 6 della legge reg. Calabria n. 37 del 2015. La norma impugnata dal Governo incide sulla disciplina della vigilanza preventiva sulle costruzioni in zone sismiche, prescrivendo che non debba riguardare la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto. Tale esenzione contrasta con i principi fondamentali contenuti in particolare negli artt. 65, 93 e 94 t.u. edilizia, espressione dell'intento unificatore che informa la legislazione statale, in tal senso orientata alla tutela dell'incolumità pubblica, che non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali, essendo pure irrilevante il fatto che, come nel caso di specie, l'esenzioni dalla previa autorizzazione sismica riguardi le sole opere "minori". Non assume inoltre alcun rilievo il contenuto del d.m. 17 gennaio 2018, che aggiorna le norme tecniche per le costruzioni, il quale mantiene quale elemento distintivo fra le categorie di interventi edilizi quello dell'idoneità degli stessi ad arrecare pericolo per l'incolumità delle persone, affatto diverso da quello preso in considerazione dal legislatore regionale. Né, infine, le superiori considerazioni mutano alla luce delle modifiche intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, per effetto del d.l. n. 32 del 2019, che, introducendo l'art. 94-bis t.u. edilizia, distingue fra diverse categorie di interventi edilizi. A prescindere da ogni considerazione sul possibile rilievo di mutamenti sopravvenuti del parametro interposto, la modifica della legge statale mantiene invariati i profili di disallineamento, trattandosi di discipline non sovrapponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 60 del 2017 e n. 272 del 2016).
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all'ambito materiale del governo del territorio, nonché a quello relativo alla protezione civile per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica, entrambi di potestà legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, quali quelli contenuti nel t.u. edilizia, che prevedono determinati adempimenti procedurali, ove questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. (Precedenti citati: sentenza n. 246 del 2019, n. 232 del 2017, n. 60 del 2017, n. 282 del 2016, n. 167 del 2014 e n. 300 del 2013).