Sentenza 15/1956 (ECLI:IT:COST:1956:15)
Massima numero 52
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  15/06/1956;  Decisione del  15/06/1956
Deposito del 04/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  51  54


Titolo
SENT. 15/56 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI PROVINCIALI E COMMISSARIATO NAZIONALE PER IL TURISMO - GIUNTA REGIONALE - ATTRIBUZIONI - D.P.R. 27 MARZO 1952,N.354,ARTT.2,8 E 9 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

Testo
Le disposizioni contenute negli artt.2,8 e 9 D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354,non possono considerarsi viziate da illegittimita' costituzionale, perche' rispondono alla funzione, ad esse attribuita dall'art. 95 dello Statuto speciale, di attuare i precetti della Costituzione e dello Statuto speciale, rispettando l'autonomia della Regione (anche nei casi in cui hanno un contenuto 'praeter legem'). In particolare, l'art. 2 si limita a richiamare compiti gia' spettanti agli enti provinciali del turismo e, nella seconda parte del primo comma, a prescrivere l'osservanza da parte degli stessi Enti delle direttive impartite dal Commissariato per la raccolta e la elaborazione di dati statistici.Le riserve poste dagli artt.8 e 9 a favore della competenza legislativa dello Stato e delle attribuzioni e dei poteri, anche di controllo, del Commissariato per il turismo sono invece essenzialmente dirette a definire e salvaguardare interessi nazionali,che ben possono limitare anche la competenza legislativa primaria della Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 76

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 95

Altri parametri e norme interposte