Sentenza 15/1956 (ECLI:IT:COST:1956:15)
Massima numero 54
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  15/06/1956;  Decisione del  15/06/1956
Deposito del 04/07/1956; Pubblicazione in G. U. 07/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  51  52


Titolo
SENT. 15/56 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - SEGRETARI DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO - ART. 5 D.P.R. 27 MARZO 1952, N. 354 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 15 D.P.R. 27 MARZO 1952, N. 354 - NORMA DIRETTIVA CONNESSA COL PRECEDENTE ART. 5 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Sono viziate da illegittimita' costituzionale, perche' in contrasto con il sistema dell'autonomia amministrativa della Regione Trentino-Alto Adige (quale risulta dalla correlazione fra gli artt. 4, nn. 1, 2 e 17, e 13 dello Statuto), le norme contenute nei due commi dell'art. 5 D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354, concernenti la nomina dei segretari degli Enti provinciali per il turismo e il loro stato giuridico ed economico. Da tale dichiarazione consegue la illegittimita' costituzionale dell'art. 15 dello stesso decreto, che afferma l'esigenza di un opportuno coordinamento fra le leggi regionali ed il sistema adottato dalle leggi dello Stato, e di cui il precedente articolo 5 e' uno dei presupposti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte