Sentenza 16/1956 (ECLI:IT:COST:1956:16)
Massima numero 55
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  21/06/1956;  Decisione del  21/06/1956
Deposito del 09/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  56  58  59


Titolo
SENT. 16/56 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE - DECORRENZA.

Testo

Il termine di quindici giorni fissato dall'art.7 delle norme di attuazione approvate con D.P.R.20 giugno 1951, n. 574, è relativo alla impugnativa di leggi statali che la Regione Trentino-Alto Adige abbia deliberato di proporre prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale e delle quali abbia dato comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dall'art.6 di dette norme; per la impugnativa di leggi statali ugualmente anteriori che la Regione abbia però deliberato di proporre successivamente all'entrata in funzione della Corte valgono invece l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fissa il termine in trenta giorni, e la seconda disposizione transitoria della stessa legge che fa decorrere tale termine dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che convoca per la prima volta la Corte. Conforme: 14/1956 A.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32