SENT. 16/56 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE - DECORRENZA.
Il termine di quindici giorni fissato dall'art.7 delle norme di attuazione approvate con D.P.R.20 giugno 1951, n. 574, è relativo alla impugnativa di leggi statali che la Regione Trentino-Alto Adige abbia deliberato di proporre prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale e delle quali abbia dato comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dall'art.6 di dette norme; per la impugnativa di leggi statali ugualmente anteriori che la Regione abbia però deliberato di proporre successivamente all'entrata in funzione della Corte valgono invece l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fissa il termine in trenta giorni, e la seconda disposizione transitoria della stessa legge che fa decorrere tale termine dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che convoca per la prima volta la Corte. Conforme: 14/1956 A.