Sentenza 16/1956 (ECLI:IT:COST:1956:16)
Massima numero 56
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
21/06/1956; Decisione del
21/06/1956
Deposito del 09/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 16/56 B. REGIONE A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 16/56 B. REGIONE A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali hanno carattere di legge ordinaria, e sono soggette al sindacato di legittimita' costituzionale. Pertanto, la Corte costituzionale e' competente a giudicare del contrasto che si assume esistente tra le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali, la Costituzione e le leggi costituzionali, comprese tra queste ultime quelle di approvazione di detti Statuti. Conforme: 14/1956 B.
Le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali hanno carattere di legge ordinaria, e sono soggette al sindacato di legittimita' costituzionale. Pertanto, la Corte costituzionale e' competente a giudicare del contrasto che si assume esistente tra le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali, la Costituzione e le leggi costituzionali, comprese tra queste ultime quelle di approvazione di detti Statuti. Conforme: 14/1956 B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte