Sentenza 16/1956 (ECLI:IT:COST:1956:16)
Massima numero 58
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
21/06/1956; Decisione del
21/06/1956
Deposito del 09/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 16/56 C. ISTITUTI DI CREDITO - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LIQUIDAZIONE COATTA - FINALITA' - RAPPORTI CON LA PROCEDURA FALLIMENTARE. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ISTITUTI DI CREDITO - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LIQUIDAZIONE COATTA - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO.
SENT. 16/56 C. ISTITUTI DI CREDITO - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LIQUIDAZIONE COATTA - FINALITA' - RAPPORTI CON LA PROCEDURA FALLIMENTARE. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ISTITUTI DI CREDITO - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LIQUIDAZIONE COATTA - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO.
Testo
Gli istituti della amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta delle aziende di credito, disciplinati dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, attengono alla difesa del risparmio, al regolamento ed al controllo della funzione creditizia: trattasi di istituti di applicazione generale, che alcune volte concorrono con l'ordinaria procedura fallimentare ed altre volte, come nel caso delle aziende di credito, questa procedura escludono, sostituendosi completamente ad essa. La disciplina di detti istituti, diretti a tutelare interessi di carattere nazionale, e' di competenza degli organi dello Stato e non di quelli regionali. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, in relazione agli artt. 5 n. 4 e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Gli istituti della amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta delle aziende di credito, disciplinati dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, attengono alla difesa del risparmio, al regolamento ed al controllo della funzione creditizia: trattasi di istituti di applicazione generale, che alcune volte concorrono con l'ordinaria procedura fallimentare ed altre volte, come nel caso delle aziende di credito, questa procedura escludono, sostituendosi completamente ad essa. La disciplina di detti istituti, diretti a tutelare interessi di carattere nazionale, e' di competenza degli organi dello Stato e non di quelli regionali. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, in relazione agli artt. 5 n. 4 e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 47
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
Altri parametri e norme interposte