Sentenza 17/1956 (ECLI:IT:COST:1956:17)
Massima numero 60
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  21/06/1956;  Decisione del  21/06/1956
Deposito del 09/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  61


Titolo
SENT. 17/56 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE - DECORRENZA.

Testo
Per la impugnativa di leggi statali anteriori all'entrata in funzione della Corte costituzionale che la Regione Trentino-Alto Adige (o una delle due Province autonome) abbia deliberato di proporre successivamente a tale data, valgono l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fissa il termine in trenta giorni, e la seconda disposizione transitoria della stessa legge che fa decorrere tale termine dalla data della prima convocazione della Corte da parte del Presidente della Repubblica. Conforme: Sent. nn. 14/1956 A, 16/1956 A.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2  co. 19

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32