Sentenza 17/1956 (ECLI:IT:COST:1956:17)
Massima numero 61
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  21/06/1956;  Decisione del  21/06/1956
Deposito del 09/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  60


Titolo
SENT. 17/56 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO - LEGGI STATALI - IMPUGNAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMITA' - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO CONTRO ART. 77 D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - INAMMISSIBILITA'.

Testo

L'art. 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Adige riconosce soltanto alla Regione, e non alle Provincie di Bolzano e di Trento, la facoltà di impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi dello Stato; e ciò perché quelle Provincie, ancorché dotate di competenza legislativa, non sono in tutto assimilabili alle regioni, e la loro autonomia si inserisce in quella della Regione Trentino-Alto Adige. Va perciò dichiarato inammissibile il ricorso della Provincia di Bolzano per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 77 del d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione di detto Statuto.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 36