SENT. 18/56 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OBBLIGO DI SPECIFICA INDICAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - FATTISPECIE.
La legge 11 marzo 1953, n. 87, negli artt. 23, primo comma, lett. a, e 34, disponendo che debbono essere indicate le norme della legge o dell'atto avente forza di legge che si denunziano come viziate da illegittimità costituzionale, ha inteso porre alla parte ricorrente un onere, che trova la sua giustificazione nella esigenza che in questi giudizi la materia del contendere sia delimitata nella maniera più chiara e rigorosa, dovendo corrispondere all'eventuale accoglimento del ricorso una precisa dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme ben determinate. (Principio affermato in pronuncia di inammissibilità dei ricorsi, riuniti, della Regione Sardegna nei riguardi degli articoli 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nonché nei riguardi dell'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini).