Sentenza 18/1956 (ECLI:IT:COST:1956:18)
Massima numero 63
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 12/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  62  64  65


Titolo
SENT. 18/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI NORME ESECUTIVE E STRUMENTALI E NON DELLE NORME PRINCIPALI - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953 - FATTISPECIE.

Testo

Non si può dichiarare la illegittimità costituzionale di norme esecutive e strumentali, espressamente impugnate, senza che siano state impugnate anche le altre disposizioni che ne costituiscano il presupposto e regolano fondamentalmente la materia.~ Né, nel caso in oggetto, é applicabile il principio dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale si riferisce alla illegittimità conseguenziale non potendosi far derivare l'illegittimità delle norme fondamentali da quella delle norme che ne costituiscono una derivazione. (Principio affermato in pronuncia di inammissibilità dei ricorsi, riuniti, della Regione Sardegna nei riguardi degli artt. 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nonché nei riguardi dell'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27