SENT. 18/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI NORME ESECUTIVE E STRUMENTALI E NON DELLE NORME PRINCIPALI - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953 - FATTISPECIE.
Non si può dichiarare la illegittimità costituzionale di norme esecutive e strumentali, espressamente impugnate, senza che siano state impugnate anche le altre disposizioni che ne costituiscano il presupposto e regolano fondamentalmente la materia.~ Né, nel caso in oggetto, é applicabile il principio dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale si riferisce alla illegittimità conseguenziale non potendosi far derivare l'illegittimità delle norme fondamentali da quella delle norme che ne costituiscono una derivazione. (Principio affermato in pronuncia di inammissibilità dei ricorsi, riuniti, della Regione Sardegna nei riguardi degli artt. 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nonché nei riguardi dell'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini).