Edilizia e urbanistica - Nome della Regione Calabria - Verifiche preventive sulle costruzioni in zone sismiche - Esclusione per gli interventi non strutturali - Successiva modifica - Prevista conformità della disciplina alle norme tecniche del T.U. edilizia - Ricorso del Governo - Assenza di modifiche sostanziali rispetto a disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione dei principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e della protezione civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. Calabria n. 53 del 2018, che modifica l'art. 6, comma 3-ter, lett. b), della legge reg. Calabria n. 37 del 2015, contestualmente impugnato e dichiarato costituzionalmente illegittimo, aggiungendovi il periodo «in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 52 del d.P.R. 380/2001». La norma impugnata dal Governo si configura come un semplice richiamo alla normativa statale, privo di effetti sul contenuto sostanziale della disciplina regionale su cui interviene, la quale prescrive che la vigilanza preventiva sulle costruzioni in zone sismiche non debba riguardare la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, in violazione dei principi fondamentali nelle materie del governo del territorio e della protezione civile.