Sentenza 18/1956 (ECLI:IT:COST:1956:18)
Massima numero 64
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 12/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  62  63  65


Titolo
SENT. 18/56 C. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 E SUCCESSIVE MODIFICHE - APPLICABILITA' IN SARDEGNA (EX D.P.R. 10 APRILE 1951, N. 256) - MANCATA IMPUGNAZIONE DI TALE DECRETO DA PARTE DELLA REGIONE - EFFETTI.

Testo

E' incontrovertibile che per effetto della mancata impugnazione, da parte della Regione Sardegna, del d.P.R. 10 aprile 1951, n. 256, nonché (all'infuori del secondo comma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841) delle leggi con detto decreto dichiarate applicabili nell'isola, tutto il sistema delle leggi relativo alla riforma agraria si applica nel territorio della Sardegna. Il che comporta che il sistema stesso non possa essere scalfito nel suo presupposto essenziale: che la riforma agraria, cioé, (come più volte si è accennato) rientra nei compiti dello Stato, il quale vi provvede con lo strumento di appositi enti.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte