Sentenza 18/1956 (ECLI:IT:COST:1956:18)
Massima numero 65
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 12/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  62  63  64


Titolo
SENT. 18/56 D. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 30/5/1956) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PARTI - CONTROINTERESSATI - NORME SUL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO - INAPPLICABILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGITTIMAZIONE DEI SOGGETTI DI POTESTA' LEGISLATIVA - INTERVENTO VOLONTARIO DI CONTROINTERESSATI - INAMMISSIBILITA'.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale non può riscontrarsi la figura del controinteressato come parte, che è propria del procedimento giurisdizionale amministrativo, diversa essendo la struttura del giudizio davanti alla Corte costituzionale rispetto a quella del giudizio davanti al Consiglio di Stato. Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso in via principale, non possono trovare posto, né nella qualità di parti né in quella di interventori volontari, soggetti che non siano titolari di potestà legislativa.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 18