Sentenza 18/1956 (ECLI:IT:COST:1956:18)
Massima numero 65
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
05/07/1956; Decisione del
05/07/1956
Deposito del 12/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 18/56 D. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 30/5/1956) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PARTI - CONTROINTERESSATI - NORME SUL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO - INAPPLICABILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGITTIMAZIONE DEI SOGGETTI DI POTESTA' LEGISLATIVA - INTERVENTO VOLONTARIO DI CONTROINTERESSATI - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 18/56 D. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 30/5/1956) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PARTI - CONTROINTERESSATI - NORME SUL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO - INAPPLICABILITA'. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGITTIMAZIONE DEI SOGGETTI DI POTESTA' LEGISLATIVA - INTERVENTO VOLONTARIO DI CONTROINTERESSATI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale non può riscontrarsi la figura del controinteressato come parte, che è propria del procedimento giurisdizionale amministrativo, diversa essendo la struttura del giudizio davanti alla Corte costituzionale rispetto a quella del giudizio davanti al Consiglio di Stato. Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso in via principale, non possono trovare posto, né nella qualità di parti né in quella di interventori volontari, soggetti che non siano titolari di potestà legislativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 18