Sentenza 19/1956 (ECLI:IT:COST:1956:19)
Massima numero 66
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 12/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  67  68


Titolo
SENT. 19/56 A. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - MANCATO ESERCIZIO DELLA RELATIVA POTESTA' - INTERVENTO DI LEGGE STATALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

L'art. 57 dello Statuto speciale per la Sardegna - il quale stabilisce che nelle materie attribuite alla competenza della Regione, finche' non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato - non si riferisce soltanto alle leggi statali già esistenti, ma anche a quelle emanate successivamente alla approvazione dello Statuto. La Regione resta libera peraltro di esercitare la sua competenza esclusiva, con l'effetto che le leggi regionali, in quanto legittime nel loro contenuto, verranno a sostituirsi a quelle statali.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 57

Altri parametri e norme interposte