SENT. 19/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INDICAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - IMPUGNAZIONE DI UN INTERO TESTO LEGISLATIVO - GENERICITA' - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale devono contenere la indicazione delle disposizioni di legge o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimità costituzionale. L'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiama infatti, in tema di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale, il precedente art. 23, il quale dispone per le questioni proposte in via incidentale che nelle istanze delle parti vengano indicate, in modo specifico, le norme legislative impugnate e quelle di rango costituzionale che si assumono violate. Pertanto, è inammissibile il ricorso della regione con il quale viene impugnato un intero testo legislativo (nella specie, il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti).