Sentenza 19/1956 (ECLI:IT:COST:1956:19)
Massima numero 67
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 12/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  66  68


Titolo
SENT. 19/56 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INDICAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - IMPUGNAZIONE DI UN INTERO TESTO LEGISLATIVO - GENERICITA' - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale devono contenere la indicazione delle disposizioni di legge o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimità costituzionale. L'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiama infatti, in tema di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale, il precedente art. 23, il quale dispone per le questioni proposte in via incidentale che nelle istanze delle parti vengano indicate, in modo specifico, le norme legislative impugnate e quelle di rango costituzionale che si assumono violate. Pertanto, è inammissibile il ricorso della regione con il quale viene impugnato un intero testo legislativo (nella specie, il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 1  lett.a

legge  11/03/1953  n. 87  art. 34