Sentenza 19/1956 (ECLI:IT:COST:1956:19)
Massima numero 68
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 12/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  66  67


Titolo
SENT. 19/56 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - AMMISSIBILITA' - LIMITI. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DIRETTO AD OTTENERE UNA POSITIVA STATUIZIONE CIRCA LA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DI ORGANI REGIONALI - IMPROPONIBILITA'.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale puo' essere emanata soltanto la pronunzia relativa alla legittimita' delle norme impugnate. L'esatta interpretazione di queste norme deve essere il mezzo per pervenire a tale pronunzia e non puo' costituire l'oggetto principale del giudizio. Pertanto e' improponibile il ricorso della Regione sarda contro il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, (sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti) diretto a ottenere una positiva statuizione della Corte costituzionale circa l'inapplicabilita' del decreto impugnato dalla Regione, in quanto il decreto stesso limiterebbe la competenza degli organi amministrativi regionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27