Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 69
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  70  71  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 A. LEGGI - FORMAZIONE - VOLONTA' DELLA LEGGE - AUTONOMIA RISPETTO ALLA VOLONTA' DI QUANTI HANNO CONCORSO A FORMARLA. REGIONE SARDA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - CONCORSO DI MEMBRI REGIONALI ALLA LORO ELABORAZIONE - ACQUIESCENZA DELLA REGIONE AL CONTENUTO DELLE NORME - DIFETTO DI INTERESSE - INSUSSISTENZA.

Testo

Emanata una legge, è la "voluntas legis" che si sovrappone a quella degli organi e delle persone che hanno collaborato a formarla, e che si afferma per sé stante, in modo del tutto autonomo e indipendente. Non può quindi parlarsi di acquiescenza della Regione sarda al contenuto delle norme di attuazione dello Statuto per il fatto che alla Commissione paritetica, che ha elaborato le norme stesse, abbiano partecipato due membri regionali. Né tale partecipazione fa venir meno l'interesse della Regione ad impugnare per incostituzionalità le norme suddette.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte