Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 70
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  71  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 B. LEGGI COSTITUZIONALI - COMPETENZA DEL POTERE COSTITUENTE - DELEGA AD ALTRI ORGANI - INAMMISSIBILITA'. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.

Testo

Il potere costituente, caratteristico dell'organo costituente, non può mai essere conferito o delegato ad altro organo. Pertanto le norme di attuazione degli Statuti regionali hanno carattere di legge ordinaria, e sono soggette a sindacato di legittimità costituzionale, ai sensi dello art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32