Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 70
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
29/06/1956; Decisione del
29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 20/56 B. LEGGI COSTITUZIONALI - COMPETENZA DEL POTERE COSTITUENTE - DELEGA AD ALTRI ORGANI - INAMMISSIBILITA'. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 20/56 B. LEGGI COSTITUZIONALI - COMPETENZA DEL POTERE COSTITUENTE - DELEGA AD ALTRI ORGANI - INAMMISSIBILITA'. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Il potere costituente, caratteristico dell'organo costituente, non può mai essere conferito o delegato ad altro organo. Pertanto le norme di attuazione degli Statuti regionali hanno carattere di legge ordinaria, e sono soggette a sindacato di legittimità costituzionale, ai sensi dello art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32