Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 71
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 C. REGIONE SARDA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NATURA.

Testo

Le norme di attuazione dello Statuto sardo, indicate dall'art. 56 dello stesso Statuto col nome di "decreti legislativi", sono state emanate in forza di una speciale attribuzione di facoltà legislativa fatta al Governo dall'organo costituente, subordinata alle forme espressamente indicate nell'art. 56 suddetto. Esse pertanto non rientrano né tra i decreti legislativi emanati in base ai decreti luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151 e 16 marzo 1946, n. 98, né tra le leggi delegate previste dall'art. 76 della Costituzione; ma non sono neppure disposizioni di mera esecuzione o regolamentari sia per la loro finalità sia per la loro struttura organica. Da ciò discende il loro carattere legislativo e non regolamentare, stabilito dallo stesso legislatore costituente.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 56

Altri parametri e norme interposte