Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 74
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 E. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME MODIFICATRICI DELLO STATUTO - INOSSERVANZA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO DI REVISIONE - NORME IN CONTRASTO CON LO STATUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE VIOLATE.

Testo

Il procedimento di revisione previsto dagli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale deve essere adottato soltanto per l'emanazione di norme dirette a modificare gli Statuti. La questione di legittimità costituzionale di ogni altra norma in contrasto con gli Statuti non può essere sollevata in riferimento alle norme che prescrivono il procedimento di revisione, ma solo in riferimento alle singole disposizioni violate.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte