Sentenza 265/2019 (ECLI:IT:COST:2019:265)
Massima numero 40904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
05/11/2019; Decisione del
05/11/2019
Deposito del 10/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
41777
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 8, del d.l. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34-decies del d.l. n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012. Il rimettente ha ben chiarito come l'esito del giudizio principale dipenda da quello della questione proposta, poiché la caducazione della normativa denunciata comporterebbe l'accoglimento della domanda presentata nel giudizio a quo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 8, del d.l. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34-decies del d.l. n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012. Il rimettente ha ben chiarito come l'esito del giudizio principale dipenda da quello della questione proposta, poiché la caducazione della normativa denunciata comporterebbe l'accoglimento della domanda presentata nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/11/2012
n. 187
art. 1
co.
decreto-legge
18/10/2012
n. 179
art. 34
co.
legge
17/12/2012
n. 221
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte