Sentenza 265/2019 (ECLI:IT:COST:2019:265)
Massima numero 40904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/11/2019;  Decisione del  05/11/2019
Deposito del 10/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  41777


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 8, del d.l. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34-decies del d.l. n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012. Il rimettente ha ben chiarito come l'esito del giudizio principale dipenda da quello della questione proposta, poiché la caducazione della normativa denunciata comporterebbe l'accoglimento della domanda presentata nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  02/11/2012  n. 187  art. 1  co. 

decreto-legge  18/10/2012  n. 179  art. 34  co. 

legge  17/12/2012  n. 221  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte