SENT. 20/56 F. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NORME CONTRA LEGEM, PRAETER LEGEM, SECUNDUM LEGEM - LEGITTIMITA' ED ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le norme di attuazione degli Statuti speciali sono costituzionalmente illegittime se 'contra legem', ossia 'contra Statutum'. Se invece sono 'praeter legem', nel senso che abbiano integrato le disposizioni statutarie o aggiunto ad esse qualche cosa che non contenevano, occorre stabilire se queste integrazioni od aggiunte concordino con le disposizioni statutarie e con il fondamentale principio dell'autonomia regionale, e se inoltre la loro emanazione sia giustificata dalla finalità dell'attuazione dello Statuto. Ove invece si tratti di norme 'secundum legem' è da dichiararsene la illegittimità costituzionale nel solo caso che, sotto la parvenza di norme 'secundum legem', non avessero in sostanza tale carattere, ponendosi in contrasto con le disposizioni statutarie e non essendo dettate dalla necessità di dare loro attuazione.