Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 75
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 F. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NORME CONTRA LEGEM, PRAETER LEGEM, SECUNDUM LEGEM - LEGITTIMITA' ED ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

Le norme di attuazione degli Statuti speciali sono costituzionalmente illegittime se 'contra legem', ossia 'contra Statutum'. Se invece sono 'praeter legem', nel senso che abbiano integrato le disposizioni statutarie o aggiunto ad esse qualche cosa che non contenevano, occorre stabilire se queste integrazioni od aggiunte concordino con le disposizioni statutarie e con il fondamentale principio dell'autonomia regionale, e se inoltre la loro emanazione sia giustificata dalla finalità dell'attuazione dello Statuto. Ove invece si tratti di norme 'secundum legem' è da dichiararsene la illegittimità costituzionale nel solo caso che, sotto la parvenza di norme 'secundum legem', non avessero in sostanza tale carattere, ponendosi in contrasto con le disposizioni statutarie e non essendo dettate dalla necessità di dare loro attuazione.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 0

Altri parametri e norme interposte