Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 76
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
29/06/1956; Decisione del
29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 20/56 G. REGIONE SARDA - CONSIGLIO REGIONALE - NUMERO DELLE SESSIONI ORDINARIE STABILITO DALLO STATUTO - MODIFICA CON NORMA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO SARDEGNA, ART. 20, PRIMO COMMA; D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250, ART. 1, PRIMO COMMA).
SENT. 20/56 G. REGIONE SARDA - CONSIGLIO REGIONALE - NUMERO DELLE SESSIONI ORDINARIE STABILITO DALLO STATUTO - MODIFICA CON NORMA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO SARDEGNA, ART. 20, PRIMO COMMA; D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250, ART. 1, PRIMO COMMA).
Testo
L'art. 1, primo comma, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, è costituzionalmente illegittimo perché modifica una norma dello Statuto - quella dell'art. 20, primo comma - aumentando da due a tre le ordinarie sessioni annuali del Consiglio regionale e trasformando così in un obbligo quella che è una semplice facoltà attribuita al Consiglio dallo Statuto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 20
co. 1
Altri parametri e norme interposte