Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 77
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 H. REGIONE SARDA - CONSIGLIO REGIONALE - FACOLTA' DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA PREVISTA DALLO STATUTO - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DI TALE FACOLTA' CON NORMA DI ATTUAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

L'art. 20 dello Statuto speciale per la Sardegna contiene la norma di carattere sostanziale relativa alla facoltà di convocazione del Consiglio regionale in via straordinaria, ma non regola il concreto esercizio di tale facoltà: ciò che poteva e doveva esser fatto con una norma di attuazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, con cui si stabilisce soltanto il termine per la convocazione straordinaria del Consiglio.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 20

Altri parametri e norme interposte