SENT. 20/56 I. REGIONE SARDA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE - APPROVAZIONE DEI PIANI E DEI RELATIVI FINANZIAMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PRESCRITTA CON NORMA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma di attuazione contenuta nell'art. 4, lett. d, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, con cui si demanda al Consiglio regionale della Sardegna di approvare i piani di opere pubbliche di competenza della Regione e i relativi finanziamenti, non viola l'art. 3, lett. a ed e dello Statuto della Regione, perché non modifica l'ordinamento degli uffici regionali, né sottrae alla competenza legislativa primaria della Regione la materia delle opere pubbliche. Essa non viola nemmeno gli artt. 27 e 34 dello Statuto, i quali, se indicano nel Consiglio e nella Giunta gli organi regionali competenti ad esercitare, rispettivamente, le funzioni legislative e regolamentari e quelle esecutive, non escludono che il Consiglio possa, in forma legislativa, emanare atti di natura amministrativa che assurgano a determinata importanza. E' quindi infondata la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta.