Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 78
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 I. REGIONE SARDA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE - APPROVAZIONE DEI PIANI E DEI RELATIVI FINANZIAMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PRESCRITTA CON NORMA DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

La norma di attuazione contenuta nell'art. 4, lett. d, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, con cui si demanda al Consiglio regionale della Sardegna di approvare i piani di opere pubbliche di competenza della Regione e i relativi finanziamenti, non viola l'art. 3, lett. a ed e dello Statuto della Regione, perché non modifica l'ordinamento degli uffici regionali, né sottrae alla competenza legislativa primaria della Regione la materia delle opere pubbliche. Essa non viola nemmeno gli artt. 27 e 34 dello Statuto, i quali, se indicano nel Consiglio e nella Giunta gli organi regionali competenti ad esercitare, rispettivamente, le funzioni legislative e regolamentari e quelle esecutive, non escludono che il Consiglio possa, in forma legislativa, emanare atti di natura amministrativa che assurgano a determinata importanza. E' quindi infondata la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 27

statuto regione Sardegna  art. 34

Altri parametri e norme interposte