Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 79
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  78  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 L. REGIONE SARDA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI DELLO STATO - ART. 4 LETT.E D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

La norma di attuazione contenuta nell'art. 4, lett. e, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che demanda al Consiglio Regionale della Sardegna "la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione", non modifica la competenza attribuita dallo Statuto ai singoli organi della Regione, perché non si riferisce alle comuni commissioni amministrative, ma a commissioni ad alto livello, previste appunto da leggi speciali, per lo studio dei problemi alla cui risoluzione, nel quadro delle comuni finalità, siano interessati lo Stato e la Regione. E' pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma indicata.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 27

statuto regione Sardegna  art. 34

Altri parametri e norme interposte