Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 80
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 M. REGIONE SARDA - CONSIGLIO REGIONALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - ART. 4, LETT.F, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 - INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

La disposizione dell'art. 4 lett. f del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, (norme di attuazione dello Statuto sardo), che assegna al Consiglio regionale "ogni altra attribuzione per la quale la legge, richiede l'approvazione del Consiglio" deve essere interpretata entro i limiti delle generali attribuzioni assegnate dallo Statuto al Consiglio, salva la facoltà della Regione di impugnare le eventuali leggi emanate dallo Stato in virtù della indicata disposizione, ove tali leggi violino concretamente la competenza statutaria del Consiglio. Pertanto e' infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 lett. f sollevata in riferimento agli artt. 15 e 31 dello Statuto sardo.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 15

statuto regione Sardegna  art. 31

Altri parametri e norme interposte