Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 81
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  78  79  80  82  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 N. REGIONE SARDA - PRESIDENTE E ASSESSORI REGIONALI - ATTRIBUZIONI - ART. 11 LETT. A, C E D D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

Le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, contenute nell'art. 11, lett. a, c e d, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, le quali stabiliscono che il Presidente della Giunta rappresenta la Regione e ne firma gli atti, sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali e firma i titoli di spesa, sono costituzionalmente illegittime, perché attribuiscono al Presidente della Regione funzioni proprie degli Assessori, i quali sono organi esecutivi esterni della Regione, con competenze proprie nei singoli settori, come risulta dagli artt. 34, 37 e 41 dello Statuto, e non già dei semplici collaboratori del Presidente.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 34

statuto regione Sardegna  art. 37

statuto regione Sardegna  art. 41

Altri parametri e norme interposte