Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 82
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  78  79  80  81  83  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 O. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E STATO DEL PERSONALE - ARTT. 19 E 20 D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

Gli artt. 19 e 20 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, i quali prescrivono che la Regione abbia un segretario generale, e che questo e tutti gli altri impiegati (all'infuori del personale comandato) siano assunti per concorso, sono costituzionalmente illegittimi, perché invadono una sfera di specifica competenza della Regione, quale é quella riservatale dall' art. 3 lett. a dello Statuto circa l'ordinamento dei propri uffici e dei propri enti amministrativi e lo stato giuridico ed economico dei propri impiegati.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte