SENT. 20/56 P. REGIONE SARDA - RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO - POTERI - ART. 31 D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 31 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto per la Sardegna, il quale prescrive che i vari organi della amministrazione regionale forniscano notizie e chiarimenti nonché copia delle deliberazioni, quando ne siano richiesti, al rappresentante del Governo, non estende a quest' ultimo il potere di controllo sugli atti degli enti locali, che è' riservato dall' art. 46 dello Statuto agli organi regionali, ma stabilisce il mezzo per permettere al Rappresentante del Governo di adempiere le funzioni di vigilanza, che sono insite nelle sue attribuzioni, giusta la norma dell'art. 124 della Costituzione, riprodotta nell'art. 48 dello stesso Statuto per la Sardegna. E' pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di attuazione suddetta.