Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 83
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  84  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 P. REGIONE SARDA - RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO - POTERI - ART. 31 D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

L'art. 31 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto per la Sardegna, il quale prescrive che i vari organi della amministrazione regionale forniscano notizie e chiarimenti nonché copia delle deliberazioni, quando ne siano richiesti, al rappresentante del Governo, non estende a quest' ultimo il potere di controllo sugli atti degli enti locali, che è' riservato dall' art. 46 dello Statuto agli organi regionali, ma stabilisce il mezzo per permettere al Rappresentante del Governo di adempiere le funzioni di vigilanza, che sono insite nelle sue attribuzioni, giusta la norma dell'art. 124 della Costituzione, riprodotta nell'art. 48 dello stesso Statuto per la Sardegna. E' pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di attuazione suddetta.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 124

statuto regione Sardegna  art. 46

statuto regione Sardegna  art. 48

Altri parametri e norme interposte