Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 84
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
29/06/1956; Decisione del
29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 20/56 Q. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI BENI DALLO STATO ALLA REGIONE - ART. 14 DELLO STATUTO: NON DETERMINA IL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 39, PRIMO COMMA, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N 250: DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/56 Q. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI BENI DALLO STATO ALLA REGIONE - ART. 14 DELLO STATUTO: NON DETERMINA IL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 39, PRIMO COMMA, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N 250: DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, nello stabilire che "la Regione, nell'ambito del suo territorio, "succede", nei beni e diritti patrimoniali dello "Stato", indica il beneficiario e la natura giuridica del trasferimento, ma non determina 'ipso facto' il trasferimento stesso. L'art. 39, primo comma, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che ha stabilito la data del 1 gennaio 1950 per la effettuazione del trasferimento dei beni, ha quindi attuato lo Statuto e pertanto non può essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 14
Altri parametri e norme interposte