Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 84
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  85  86  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 Q. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI BENI DALLO STATO ALLA REGIONE - ART. 14 DELLO STATUTO: NON DETERMINA IL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 39, PRIMO COMMA, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N 250: DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

L'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, nello stabilire che "la Regione, nell'ambito del suo territorio, "succede", nei beni e diritti patrimoniali dello "Stato", indica il beneficiario e la natura giuridica del trasferimento, ma non determina 'ipso facto' il trasferimento stesso. L'art. 39, primo comma, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che ha stabilito la data del 1 gennaio 1950 per la effettuazione del trasferimento dei beni, ha quindi attuato lo Statuto e pertanto non può essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 14

Altri parametri e norme interposte