Sentenza 265/2019 (ECLI:IT:COST:2019:265)
Massima numero 41777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
05/11/2019; Decisione del
05/11/2019
Deposito del 10/12/2019; Pubblicazione in G. U. 11/12/2019
Massime associate alla pronuncia:
40904
Titolo
Appalti pubblici - Collegamento viario e ferroviario sullo Stretto di Messina - Caducazione ex lege dei contratti stipulati per la sua realizzazione - Riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali eseguite e di un'ulteriore somma pari al 10 per cento del relativo importo - Denunciata irragionevolezza, discriminazione, lesione del principio di imparzialità e dell'affidamento riposto dal contraente - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Appalti pubblici - Collegamento viario e ferroviario sullo Stretto di Messina - Caducazione ex lege dei contratti stipulati per la sua realizzazione - Riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali eseguite e di un'ulteriore somma pari al 10 per cento del relativo importo - Denunciata irragionevolezza, discriminazione, lesione del principio di imparzialità e dell'affidamento riposto dal contraente - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, commi 3 e 8, del d.l. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34-decies del d.l. n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012, nella parte in cui dispone, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, e a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, che gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. Nell'evocare la disciplina degli appalti di lavori pubblici - sia come tertium comparationis, sia come disciplina che avrebbe ingenerato l'affidamento del contraente sulla sua applicazione al contratto da esso concluso - il rimettente non spiega adeguatamente, né come un contratto espressamente definito di «affidamento di servizi» e prevedente sostanzialmente un'attività di controllo dell'operato del contraente generale (cui era affidata la progettazione e l'esecuzione dell'opera "ponte sullo Stretto di Messina") sia ritenuto attinente propriamente all'esecuzione di lavori pubblici, né come la caducazione del contratto, conseguente alla mancata stipula dell'atto aggiuntivo, tra committente e contraente generale, previsto dall'art. 1 del d.l. n. 187 del 2012, sia riconducibile alla fattispecie del «recesso del committente», di cui all'art. 25 del contratto stesso, e non alla «specifica ipotesi di risoluzione», prevista dal precedente art. 24, prevedente un indennizzo per l'appaltatore sostanzialmente corrispondente a quello stabilito dalla norma censurata.
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, commi 3 e 8, del d.l. n. 187 del 2012, poi trasfuso nell'art. 34-decies del d.l. n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 221 del 2012, nella parte in cui dispone, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, e a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, che gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. Nell'evocare la disciplina degli appalti di lavori pubblici - sia come tertium comparationis, sia come disciplina che avrebbe ingenerato l'affidamento del contraente sulla sua applicazione al contratto da esso concluso - il rimettente non spiega adeguatamente, né come un contratto espressamente definito di «affidamento di servizi» e prevedente sostanzialmente un'attività di controllo dell'operato del contraente generale (cui era affidata la progettazione e l'esecuzione dell'opera "ponte sullo Stretto di Messina") sia ritenuto attinente propriamente all'esecuzione di lavori pubblici, né come la caducazione del contratto, conseguente alla mancata stipula dell'atto aggiuntivo, tra committente e contraente generale, previsto dall'art. 1 del d.l. n. 187 del 2012, sia riconducibile alla fattispecie del «recesso del committente», di cui all'art. 25 del contratto stesso, e non alla «specifica ipotesi di risoluzione», prevista dal precedente art. 24, prevedente un indennizzo per l'appaltatore sostanzialmente corrispondente a quello stabilito dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/11/2012
n. 187
art. 1
co.
decreto-legge
18/10/2012
n. 179
art. 34
co.
legge
17/12/2012
n. 221
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte