Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 85
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
29/06/1956; Decisione del
29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 20/56 R. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - TRASFERIMENTO DI BENI DALLO STATO ALLA REGIONE. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - ELENCO DEI BENI TRASFERITI IN PROPRIETA' ALLA REGIONE - ART. 39, COMMA 2^, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/56 R. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - TRASFERIMENTO DI BENI DALLO STATO ALLA REGIONE. REGIONE SARDA - PATRIMONIO E FINANZA - ELENCO DEI BENI TRASFERITI IN PROPRIETA' ALLA REGIONE - ART. 39, COMMA 2^, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A norma dell'art. 14 dello Statuto sardo, la proprieta' dei beni e diritti connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali, non puo' essere riconosciuta alla Regione finche' permane la predetta destinazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma d'attuazione (di cui al secondo comma dell'art. 39 D.P.P. 19 maggio 1949, n. 250) che esclude i predetti beni dall'elenco di quelli trasferiti in proprieta' alla Regione.
A norma dell'art. 14 dello Statuto sardo, la proprieta' dei beni e diritti connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali, non puo' essere riconosciuta alla Regione finche' permane la predetta destinazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma d'attuazione (di cui al secondo comma dell'art. 39 D.P.P. 19 maggio 1949, n. 250) che esclude i predetti beni dall'elenco di quelli trasferiti in proprieta' alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 14
Altri parametri e norme interposte