SENT. 20/56 S. REGIONE SARDA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 44 D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250: INVASIONE DA PARTE DELLO STATO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 44 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, è costituzionalmente illegittimo perché invade la competenza propria della Regione sarda, alla quale l'art. 3, lett. a, dello Statuto speciale attribuisce l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione. La citata disposizione, nello stabilire che la Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi iscritti sul bilancio della Regione e che il suo direttore e' nominato dal Ministro del tesoro, mette le Ragionerie regionali sullo stesso piano di quelle centrali e attribuisce al Ministro del tesoro un potere di ingerenza e di controllo sulla gestione del patrimonio regionale, analogo a quello che gli spetta con riguardo al patrimonio statale (art. 64 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).