Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 86
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  87  89  90


Titolo
SENT. 20/56 S. REGIONE SARDA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 44 D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250: INVASIONE DA PARTE DELLO STATO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

L'art. 44 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, è costituzionalmente illegittimo perché invade la competenza propria della Regione sarda, alla quale l'art. 3, lett. a, dello Statuto speciale attribuisce l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione. La citata disposizione, nello stabilire che la Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi iscritti sul bilancio della Regione e che il suo direttore e' nominato dal Ministro del tesoro, mette le Ragionerie regionali sullo stesso piano di quelle centrali e attribuisce al Ministro del tesoro un potere di ingerenza e di controllo sulla gestione del patrimonio regionale, analogo a quello che gli spetta con riguardo al patrimonio statale (art. 64 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte