Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 87
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
29/06/1956; Decisione del
29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 20/56 T. REGIONE SARDA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 54 D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250: CONTROLLO STATALE SU ATTIVITA' REGIONALI SVOLTE COL CONTRIBUTO DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/56 T. REGIONE SARDA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 54 D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250: CONTROLLO STATALE SU ATTIVITA' REGIONALI SVOLTE COL CONTRIBUTO DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 54 delle norme di attuazione, di cui al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che assoggetta alla vigilanza delle amministrazioni statali le attività svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato, non prevede una indebita ingerenza di quest'ultimo nella sfera delle attribuzioni amministrative della Regione e non è pertanto costituzionalmente illegittimo. La vigilanza preveduta dal detto articolo ha l'unica funzione di accertare il raggiungimento dello scopo per il quale l'erogazione fu fatta e non già quella di sostituire gli ordinari controlli della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte