SENT. 20/56 U. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - COMPETENZA AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE - LIMITI POSTI NELLO INTERESSE GENERALE DELLO STATO. REGIONE SARDA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - ART. 56 D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250: INTERVENTO STATALE IN ORDINE AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non può escludersi l'interesse generale dello Stato a che l'urbanistica di una intera Regione si armonizzi con quella dei territori delle altre Regioni e, di conseguenza, non può escludersi la necessità dell'intervento statale in sede di coordinamento. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine al primo comma dell'art. 56 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in quanto tale norma di attuazione, che prevede la partecipazione del Ministero dei lavori pubblici all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento, compilati dalla Regione sarda, non limita i poteri della Regione stessa, né contrasta col precetto statutario che attribuisce la materia edilizia ed urbanistica alla competenza legislativa della Regione.