Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 90
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
29/06/1956; Decisione del
29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Titolo
SENT. 20/56 V. REGIONE SARDA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ART. 56, COMMA SECONDO, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250: PREVENTIVO ESAME E PARERE DI ORGANI STATALI - PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/56 V. REGIONE SARDA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ART. 56, COMMA SECONDO, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250: PREVENTIVO ESAME E PARERE DI ORGANI STATALI - PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'intervento di organi statali, previsto dalla norma di attuazione contenuta nel secondo comma dell'art. 56 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, si sostanzia esclusivamente nel preventivo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante per il Presidente della Giunta regionale, cui è devoluta l'approvazione dei piani regolatori comunali e, pertanto, la disposizione in esame, non contrastando con le disposizioni statutarie, non può essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte