Sentenza 20/1956 (ECLI:IT:COST:1956:20)
Massima numero 90
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  29/06/1956;  Decisione del  29/06/1956
Deposito del 16/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  69  70  71  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89


Titolo
SENT. 20/56 V. REGIONE SARDA - STATUTO - NORME DI ATTUAZIONE - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ART. 56, COMMA SECONDO, D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250: PREVENTIVO ESAME E PARERE DI ORGANI STATALI - PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

L'intervento di organi statali, previsto dalla norma di attuazione contenuta nel secondo comma dell'art. 56 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, si sostanzia esclusivamente nel preventivo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale parere, ancorché obbligatorio, non è vincolante per il Presidente della Giunta regionale, cui è devoluta l'approvazione dei piani regolatori comunali e, pertanto, la disposizione in esame, non contrastando con le disposizioni statutarie, non può essere dichiarata costituzionalmente illegittima.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte