SENT. 21/56 A. REGIONE SARDA - ART. 8 DELLO STATUTO: QUOTA DEL GETTITO DELLE IMPOSTE ERARIALI SPETTANTI ALLA REGIONE - MODIFICA CON LEGGE ORDINARIA - NON E' CONSENTITA. REGIONE SARDA - TRIBUTI STATALI CON QUOTE RISERVATE ALLA REGIONE - LEGGE STATALE ABOLITIVA O MODIFICATIVA DEI TRIBUTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La Regione sarda, in base alle norme contenute nello art. 119 della Costituzione, ha un diritto costituzionalmente protetto alla titolarità della quota stabilita dall'art. 8 dello Statuto sul gettito delle imposte erariali ed alla conservazione del sistema della determinazione paritetica della quota annuale sul gettito dell'I.G.E.. La modificazione di tali norme disposta con legge ordinaria dello Stato senza il preventivo parere della Regione sarebbe costituzionalmente illegittima, costituendo invasione nella sfera di competenza, sia pure meramente consultiva, della Regione, in quanto importerebbe revisione del titolo III dello Statuto ai termini del quarto comma dell'articolo 54. Non può essere invece subordinata al parere preventivo della Regione, ancorché non vincolante, la adozione di qualunque provvedimento legislativo dello Stato, di portata generale, anche se capace di provocare ripercussioni dirette o indirette sulle finanze regionali. E' pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 2, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale); all'art. 26 della legge 6 agosto 1954, n. 603 (Istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari); alla legge 31 luglio 1954, n. 608 (abolizione della imposta sulle rendite degli Enti di manomorta).