Sentenza 22/1956 (ECLI:IT:COST:1956:22)
Massima numero 93
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
05/07/1956; Decisione del
05/07/1956
Deposito del 19/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:
94
Titolo
SENT. 22/56 A. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NATURA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 22/56 A. REGIONI A STATUTO SPECIALE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - NATURA - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali non hanno natura di legge costituzionale, ma di ordinarie norme con forza di legge e sono quindi soggette al sindacato di legittimità costituzionale. Pertanto, esse debbono essere sempre conformi ai principi posti dalle disposizioni statutarie rimanendo altrimenti viziate da illegittimità costituzionale. Conforme: Sent. nn. 14/1956 B, 16/1956 B, 20/1956 B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32