Sentenza 22/1956 (ECLI:IT:COST:1956:22)
Massima numero 94
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 19/07/1956; Pubblicazione in G. U. 21/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  93


Titolo
SENT. 22/56 B. REGIONE SARDA - ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - COMPETENZA LEGISLATIVA ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - ATTRIBUZIONE DI POTESTA' AMMINISTRATIVA ALLO STATO E ALLA REGIONE CONGIUNTAMENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo

E' di competenza legislativa della Regione Sarda la materia delle acque pubbliche e dell'energia elettrica sia ex art. 3, lett. b), sia ex art. 4, lett. c), dello Statuto. Pertanto, l'esercizio delle funzioni amministrative in questa materia spetta alla Regione stessa, ex art. 6 dello Statuto. L'art. 13 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, è viziato di illegittimità costituzionale perché, facendo obbligo allo Stato e alla Regione di "provvedere d'intesa" nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di acque pubbliche e di energia elettrica, attribuisce permanentemente queste funzioni allo Stato e alla Regione congiuntamente e non alla sola Regione, com'è sancito dallo Statuto (artt. 3 e 4).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte