Procedimento civile - Negoziazione assistita - Proposizione in giudizio di una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro - Obbligo di esperire il procedimento di negoziazione assistita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale - Denunciata irragionevolezza e carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Inadeguata motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, obbliga chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro a invitare l'altra parte, mediante il suo avvocato, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Il rimettente non offre alcun ragguaglio sul rispetto del rigoroso termine di preclusione sancito dall'art. 3, comma 1, terzo periodo, della norma censurata, il quale impone di rilevare d'ufficio l'improcedibilità "non oltre la prima udienza" e condiziona la stessa necessità di fare applicazione della stessa. Inoltre, nell'escludere che le domande restitutorie e risarcitorie presentino carattere successorio, il giudice a quo ravvisa tale carattere soltanto nelle controversie attinenti alla legittima "allocazione" dei beni del de cuius, senza enunciare argomenti testuali e sistematici a sostegno dell'accezione restrittiva che mostra di recepire. Le controversie, tuttavia, devono essere identificate alla stregua dell'oggetto delle pretese o del titolo che fonda e unifica le diverse domande introdotte in causa.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto della negoziazione assistita, volto a favorire la composizione della lite, è legato alla consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. (Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018).