Ordinanza 23/1956 (ECLI:IT:COST:1956:23)
Massima numero 97
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 21/07/1956; Pubblicazione in G. U. 28/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  96  98


Titolo
ORD. 23/56 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. - POTERE DISCREZIONALE ILLIMITATO DELLA PUBBLICA AUTORITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.

Testo

Le norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, essendo state già dichiarate costituzionalmente illegittime, hanno cessato di avere efficacia e non possono essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Pertanto, è da escludere che si proceda a nuovi giudizi di legittimità costituzionale nei loro confronti. V. Sent. n. 1/1956.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9