Ordinanza 23/1956 (ECLI:IT:COST:1956:23)
Massima numero 98
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore AZZARITI
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 21/07/1956; Pubblicazione in G. U. 28/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  96  97


Titolo
ORD. 23/56 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE NON RIMESSA ALLA CORTE PERCHE' RITENUTA INFONDATA DAL GIUDICE A QUO - RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE - ESAME - ESCLUSIONE.

Testo

La Corte non può prendere in esame una questione di legittimità costituzionale che non le è stata rimessa perché ritenuta infondata dal giudice a quo, benché la stessa venga riproposta dalla parte privata nelle deduzioni depositate in cancelleria, ai sensi dell'art. 25, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. (Principio affermato con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 T.U. leggi di p.s., riproposta dalla parte privata nel giudizio sull'art. 113 dello stesso testo unico, nonostante fosse stata ritenuta non fondata dal giudice rimettente).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  09/02/1948  n. 1  art. 1  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25    co. 1