Ordinanza 24/1956 (ECLI:IT:COST:1956:24)
Massima numero 100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 21/07/1956; Pubblicazione in G. U. 28/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  99


Titolo
ORD. 24/56 B. SICUREZZA PUBBLICA - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO PER TRADUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo

Va dichiarata la manifesta infondatezza di questioni relative a norme di cui è stata già dichiarata la illegittimità, poiché essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non è più proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; ed alle stesse conclusioni si deve giungere nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 157 e 163 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, nelle parti relative al rimpatrio con foglio di via obbligatorio o per traduzione delle persone sospette).~ V. Sent. n. 2/1956 e 10/1956.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 29  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9