Ordinanza 25/1956 (ECLI:IT:COST:1956:25)
Massima numero 103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 21/07/1956; Pubblicazione in G. U. 28/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  101  102


Titolo
ORD. 25/56 C. STAMPA - RESPONSABILITA' PENALE DEL DIRETTORE DEL GIORNALE - ARTT. 57, N. 1, COD. PEN.E 3 LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTAZIONE INFONDATEZZA.

Testo

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata già dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, n. 1, cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, denunciati - in riferimento all'art. 27, comma primo, Cost. - perché introdurrebbero un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui). Conforme: Sent. n. 3/1956 C.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9