Sentenza 266/2019 (ECLI:IT:COST:2019:266)
Massima numero 40922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/11/2019;  Decisione del  06/11/2019
Deposito del 12/12/2019; Pubblicazione in G. U. 18/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40921


Titolo
Procedimento civile - Negoziazione assistita - Possibilità di concorso con la mediazione obbligatoria e con altre condizioni di procedibilità della domanda giudiziale - Denunciata restrizione dell'accesso alla tutela giurisdizionale attraverso l'imposizione di un onere sproporzionato - Inadeguata motivazione sulla rilevanza, incompleta ponderazione del complesso quadro normativo di riferimento e indeterminatezza del petitum - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili - per inadeguata motivazione sulla rilevanza, incompleta ponderazione del complesso quadro normativo di riferimento e indeterminatezza del petitum - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui consente il possibile concorso della negoziazione assistita con la mediazione obbligatoria e con altre condizioni di procedibilità della domanda giudiziale. Le questioni, sollevate in via di mero subordine, si incentrano sul presupposto che si renda necessaria la negoziazione assistita per le domande restitutorie e risarcitorie e la mediazione per le domande successorie. Il rimettente, tuttavia, non individua tali domande alla luce della nozione circoscritta di controversie in materia di successione che ha ritenuto di far propria e non illustra il nesso che intercorre con le altre domande. Inoltre l'ordinanza non si sofferma, anche solo per escluderne l'applicabilità al caso di specie, sul meccanismo di raccordo tra la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria che, nella materia delle "successioni ereditarie", il legislatore prevede all'art. 3, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 132 del 2014. Il rimettente, infine, nell'auspicare l'enunciazione di una regola di alternatività tra la negoziazione assistita e la mediazione civile obbligatoria, senza peraltro chiarirne i termini, si avventura su un terreno - quello della conformazione degli istituti processuali - in cui l'apprezzamento discrezionale del legislatore risulta particolarmente ampio. (Precedente citato: sentenza n. 139 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 132  art. 3  co. 5

legge  10/11/2014  n. 162  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte