Ordinanza 27/1956 (ECLI:IT:COST:1956:27)
Massima numero 107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE NICOLA  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  05/07/1956;  Decisione del  05/07/1956
Deposito del 21/07/1956; Pubblicazione in G. U. 28/07/1956
Massime associate alla pronuncia:  106


Titolo
ORD. 27/56 B. SICUREZZA PUBBLICA - RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO OBBLIGO DI PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI P.S. - INOSSERVANZA - SANZIONI - ART.18 T.U. DELLE LEGGI DI P.S. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - MANIFESTA- INFONDATEZZA.

Testo

La questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata non fondata e che non presenta nuovi o diversi profili di illegittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 17 Cost. - dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente prescritto per le riunioni in luogo pubblico). V. Sent. n. 9/1956.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9